Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 29/03/1982 (Rv. 419799 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - RAPPORTO DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE SULLE PARTI COMUNI EX ART. 1117 COD. CIV. - SOSTITUZIONE IN BASE AD UN TITOLO "AD HOC" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI EDIFICIO PATTIZIAMENTE DESTINATA ALL'USO COMUNE MA IN CONCRETO INCORPORATA NELL'APPARTAMENTO D'UN CONDOMINO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - RAPPORTO DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE SULLE PARTI COMUNI EX ART. 1117 COD. CIV. - SOSTITUZIONE IN BASE AD UN TITOLO "AD HOC" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI EDIFICIO PATTIZIAMENTE DESTINATA ALL'USO COMUNE MA IN CONCRETO INCORPORATA NELL'APPARTAMENTO D'UN CONDOMINO.*
In tema di condominio negli edifici, al rapporto di proprietà condominiale sulle parti comuni ex art. 1117 cod. civ. - quali devono considerarsi sia quelle aventi attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, sia quelle definite tali nel titolo - ben può sostituirsi in base ad un titolo ad hoc, ove la natura della cosa lo consenta, un rapporto di proprietà esclusiva ovvero pertinenziale con una parte di immobile appartenente al singolo condomino. (nella specie, in cui si trattava di una porzione di edificio condominiale pattiziamente destinata all'uso comune, ma in concreto incorporata nell'appartamento di un condomino, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto che legittimamente il giudice del merito aveva dato ingresso all'eccezione di usucapione della porzione in questione, sollevata da tale condomino per resistere alla domanda con cui gli altri condomini ne invocavano la condanna all'esecuzione della predetta pattuizione). (V 2451/81, mass n 413220; (V 577/81, mass n 411064; (V 2279/79, mass n 398623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)