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Sez. 1, Sentenza n. 2890 del 22/07/1976 (Rv. 381644 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - DEDUCIBILITA O RILEVABILITA D'UFFICIO PER LA PRIMA VOLTA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381644-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - DEDUCIBILITA O RILEVABILITA D'UFFICIO PER LA PRIMA VOLTA - PRECLUSIONE.*

Le questioni preliminari deducibili dalle parti o rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi comprese quelle sulla legitimatio ad processum, non possono essere dedotte o rilevate d'ufficio in Sede di rinvio (ed a maggior ragione nel successivo giudizio di Cassazione), qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in Sede di legittimita; esse infatti devono considerarsi implicitamente decise dalla Corte di Cassazione, quale presupposto necessario della pronuncia che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, fissando i criteri in judicando che devono informare la decisione della causa. (V 1041/75, mass n 374450).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)