Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 24/07/1998 (Rv. 517477 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Limiti ex art. 21 legge n. 990 del 1969 per la risarcibilità del danno - Condizioni - Ipotesi di colpevole inadempimento dell'assicuratore all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro - Esclusione - Danno superiore al massimale di polizza - Computo di rivalutazione ed interessi dovuti anche oltre il massimale della impresa designata - Riferimento al massimale di polizza anziché a quello minimo di legge - Legittimità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
L'art. 21 legge 24.12.1969 n. 990, nel limitare la risarcibilità del danno causato dalla circolazione dei veicolo a motore - per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile - al massimale minimo previsto dalla tabella A allegata alla medesima legge, fa riferimento alle ipotesi ordinarie, e non a quelle in cui l'assicuratore si sia reso colpevolmente inadempiente all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro. Pertanto, nel caso in cui il danno superi il massimale di polizza, è legittimo l'operato del giudice di merito il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, dall'impresa designata ex art. 19 lett. c) legge 24.12.1969 n. 990, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)