Sez. 3, Sentenza n. 10765 del 29/09/1999 (Rv. 530325 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Ritardo nell'adempimento - Responsabilità per "mala gestio" - Computo di interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo ex art. 21 legge 990/69 - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da "mala gestio" (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)