Sez. L, Sentenza n. 5655 del 20/03/2004 (Rv. 571366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento, da parte del lavoratore, di altro reddito o la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Relativi fatti allegati, incontroversi o provati - Utilizzabilità d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, né propone un'eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse solo in parte fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, ritenendo con criteri presuntivi che la lavoratrice, tenuto conto della sua qualificazione professionale, dell'andamento del mercato del lavoro e del lungo tempo trascorso tra l'illegittimo licenziamento e la domanda di reintegrazione, avesse ragionevolmente guadagnato delle somme atte a contenere la misura del danno risarcibile, ma omettendo poi di motivare adeguatamente sulla quantificazione sia del danno che delle somme che avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)