Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 20/12/1988 (Rv. 461156 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI.*
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI.*
La disciplina dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, posta dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, cod. civ. e dichiarata applicabile nel fallimento dall'art. 54, ultimo comma, legge fall., opera anche nei riguardi del credito derivante da mutuo fondiario, atteso che le Disposizioni sul credito fondiario dettate dal R.d.l. 16 luglio 1905 n. 646 continuano ad applicarsi, nonostante il fallimento del mutuatario ed in relazione alla riserva contenuta nell'art. 51 legge fall., ove prevedono la facoltà della banca mutuante di procedere ad esecuzione individuale e di riscuotere anticipatamente le rendite dell'immobile, ma non interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori, posti dalla legge fallimentare senza alcun rinvio e riserva di diverse Disposizioni contenute in altre leggi speciali. (Conf 7148/86, mass n 449226; (Conf 5944/81, mass n 416714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)