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Sez. 1, Sentenza n. 5944 del 10/11/1981 (Rv. 416714 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416714-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*

Ai sensi degli artt. 54 legge fallimentare, 2788 e 2855 cod. civ., intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento al pignoramento, l'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa bensì collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita. A tale principio non fanno eccezione le norme sul credito fondiario contenute negli artt. 38 e 42 del T.U. 16 luglio 1905 n. 646 che non riguardano la misura degli interessi e la scadenza degli stessi, né l'estensione del diritto di prelazione ai cosiddetti fattori accessori (interessi di mora, diritti di commissione, provvigioni speciali e simili). (Conf 2734/73, mass n 366059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)