Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 12/03/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210472 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Testimonianza indiretta - In ordine ai risultati di una individuazione fotografica - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest'ultima, invero, costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l'identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)