Sez. 3, Sentenza n. 2222 del 14/02/2003 (Rv. 560508 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Confessione giudiziale resa dal responsabile di un sinistro stradale - Efficacia probatoria di piena prova solo nei confronti del confitente - Sussistenza - Valutazione alla stregua dei criteri dell'art. 2733 cod. civ. rispetto all'assicuratore, litisconsorte nel giudizio - Necessità.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO
La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2733, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)