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Sez. L, Sentenza n. 5126 del 06/03/2007 (Rv. 595245 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Istanza per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di infermità al di fuori dei casi di infortunio o malattia professionale - Termine di decadenza semestrale previsto a carico del lavoratore ai sensi del novellato art. 38 del d.m. n. 2716 del 1958 - Decorrenza - Individuazione - Contenuto della domanda - Estremi - Obbligo dell'azienda di procedere d'ufficio immediatamente agli accertamenti necessari per riscontrare la natura dell'infermità ed il suo nesso eziologico con la prestazione del servizio - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595245-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di equo indennizzo per i lavoratori dipendenti dalla s.p.a. Rete ferroviaria italiana, per il conseguimento del riconoscimento, ai sensi del novellato art. 38, comma primo, del d.m. 19 dicembre 1958, n. 2716, della dipendenza da cause di servizio di un'infermità, fuori dei casi di infortunio o malattia professionale, il lavoratore è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia, a presentare domanda scritta al direttore centrale o al direttore compartimentale, indicando la natura delle infermità, le circostanze che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. L'espletamento della immediata procedura d'ufficio per i necessari accertamenti, prevista dal quinto comma della suddetta disposizione, presuppone la preventiva e pronta rilevabilità della dipendenza della malattia da ragioni di servizio, con la conseguenza che, se appare manifesta la probabile causa di servizio, il datore di lavoro deve attivarsi di sua iniziativa in tempi rapidi, mentre, in caso contrario, incombe al dipendente presentare la domanda nel menzionato termine semestrale, al fine di non incorrere nella prevista decadenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata rilevata, alla stregua del principio enunciato, l'insussistenza di un obbligo dell'azienda di procedere d'ufficio agli accertamenti del caso, essendo rimasto escluso che la malattia denunciata potesse essere stata causata dalla esposizione a straordinarie cause morbofiche e, quindi, in sostanza, che fosse risultata rilevabile una probabile dipendenza da cause di servizio, con il conseguente obbligo del dipendente di attivarsi nel prescritto termine semestrale decadenziale).

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)