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Sez. L, Sentenza n. 10204 del 03/05/2006 (Rv. 589796 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione della pensione al minimo - Limite reddituale - Pro - Rata estero - Rilevanza come parte di un trattamento idealmente unitario - Sussistenza - Rilevanza come reddito ai fini del superamento dei relativi limiti - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589796-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il limite reddituale alla fruizione dell'integrazione della pensione al minimo è istituto diverso, rispetto alla regola, specifica dei trattamenti erogati sulla base di totalizzazione dei periodi assicurativi dei lavoratori migranti, del computo come un unico trattamento, ai fini dell'integrazione al minimo, dei pro-rata erogati dalle varie istituzioni pensionistiche, sicché il pro-rata estero rileva come parte di un trattamento idealmente unitario e non come reddito ai fini del superamento dei relativi limiti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)