diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2854 del 09/02/2006 (Rv. 588049 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Pagamento "pro rata" - Convenzione italo venezuelana ratificata con legge n.260 del 1991 - Disposizione di cui all'art. 6 - Irrilevanza - Condizioni ex art.8 legge n.153 del 1969 - Effettiva erogazione del "pro rata" estero - Rilevanza.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588049-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati "pro rata", l'astratta previsione di cui all'art. 6 della convenzione italo venezuelana, ratificata con legge n.260 del 1991, alla stregua del quale l'ente venezuelano deve erogare il "pro rata" di sua pertinenza anche se l'assicurato non risieda nel paese, è irrilevante giacché, ai sensi dell'art. 8 della legge n.153 del 1969, ciò che vale per determinare l'assorbimento dell'integrazione al minimo sul pro rata italiano é che il pro rata venga effettivamente erogato. La citata disposizione subordina detto assorbimento alla corresponsione e non già alla maturazione del diritto nei confronti dell'ente previdenziale straniero: diversamente, se fosse cioè sufficiente la mera maturazione del diritto, l'assicurato si vedrebbe decurtata la pensione italiana anche in mancanza di pagamento della quota estera, finendo con il percepire una prestazione inferiore al minimo.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1991 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)