Sez. 2, Ordinanza n. 9954 del 04/03/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 231029 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - condizioni di applicabilità | Bene immobile - Correlazione col reato associativo - Confisca obbligatoria - Presunzione di strumentalità - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - condizioni di applicabilità
In tema di sequestro preventivo di un bene immobile, la misura disposta è legittima se vi sia una relazione specifica e stabile tra l'immobile e l'illecito che testimoni l'esistenza di rapporto strutturale e strumentale e ciò anche in presenza di un caso di confisca obbligatoria come quello previsto dall'art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono sequestrare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)