Sez. 3, Sentenza n. 9507 del 02/02/2001 Cc. (dep. 07/03/2001) Rv. 218713 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Cosa pertinente al reato - Nozione - Individuazione - Rapporto con il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, o di agevolazione della commissione di altri reati o agevolamento del reato - Necessità - Fattispecie in tema di locali adibiti al reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo la nozione di cosa pertinente al reato deve essere collegata, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell'imputato o dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita, e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile locato a scopo di esercizio di una casa di prostituzione sul presupposto che l'immobile fosse organicamente e stabilmente strumentale all'attività illecita).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)