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Sez. 3, Sentenza n. 35067 del 12/04/2016 Cc. (dep. 19/08/2016) Rv. 267737 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Immobile - Relazione specifica e stabile tra l'immobile e l'illecito - Necessità - Locali adibiti ad internet point per la raccolta di scommesse clandestine - Sequestro preventivo - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267737-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, il sequestro di un immobile in cui è stato allestito un internet point per la raccolta di scommesse clandestine deve ritenersi legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di una organizzazione concretamente finalizzata all'attività illecita, atteso che la legittimità del sequestro preventivo di un immobile in cui sia stato commesso un illecito discende dall'esistenza di una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito tale che sia configurabile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)