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Sez. 5, Sentenza n. 3619 del 13/11/2003 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 228066 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Presupposti di operatività - Sequestro preventivo avente per oggetto un immobile - Correlazione con la commissione del reato e mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta criminosa - Necessità - Omessa motivazione sul punto - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228066-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, costituisce condizione legittimante il provvedimento cautelare la circostanza che il bene assoggettato a sequestro si trovi in rapporto di necessaria correlazione con la commissione del reato, nel senso che non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito, ma occorre che rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta criminosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di un immobile, la cui motivazione non chiariva se esso fosse stato il mezzo con il quale il reato era stato commesso, ovvero ne costituiva il prodotto, il profitto o il prezzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)