Sez. 5 - , Sentenza n. 32208 del 10/12/2019 (Rv. 656108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fusione societaria - Legittimazione in sede di impugnazione - Società incorporata - Persistenza - Fondamento - Successiva cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese - Legittimazione - Cessazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di fusione, l'art. 2504-bis c.c. (come modif. dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione "mortis causa" ed essendo impedita l'interruzione del processo. Nondimeno, laddove la società incorporata sia cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, viene meno anche la sua legittimazione processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)