Sez. 5, Sentenza n. 29252 del 05/05/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250454 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen. da colui che si avvale della facoltà di non sottoporsi ad esame - Utilizzabilità verso terzi - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO
Le dichiarazioni spontanee rese, ex art. 494 cod. proc. pen., da colui che si avvalga della facoltà di non sottoporsi ad esame nel contraddittorio fra le parti sono utilizzabili nei confronti di terzi in sede di procedimento cautelare; in tal caso, infatti, non opera la regola posta dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. - che nega attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti - la quale attiene al piano della colpevolezza nel giudizio sulla responsabilità e non anche a quello indiziario, proprio del procedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)