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Sez. L, Sentenza n. 1563 del 02/03/1983 (Rv. 426389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA E CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA E CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Se in un contratto individuale di lavoro le parti - nell'ambito dell'autonomia negoziale che consente di pattuire condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro rispetto a quelle poste dalla disciplina collettiva - abbiano inteso liquidare preventivamente il compenso per il lavoro straordinario, che venga prestato con una certa continuità e regolarità, e conglobarlo nella retribuzione, assieme anche ad ogni altro compenso spettante al lavoratore per legge o secondo la contrattazione collettiva, la validità di tale patto non può essere esclusa quando sia determinato quale sia il compenso per il lavoro ordinario e quale l'ammontare degli altri compensi (per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.), in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita. (Conf 4449/77, mass n 388049).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)