Sez. L, Sentenza n. 2865 del 08/05/1985 (Rv. 440614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DELLO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DELLO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per la validità del cosiddetto patti di conglobamento dello straordinario, è necessario che siano distintamente determinati il compenso per il lavoro ordinario e l'ammontare degli altri compensi (per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.), in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita. L'interpretazione del contratto ai fini suddetti rientra nell'apprezzamento del giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle norme di ermeneutica o per vizi di motivazione. (V 2357/83, mass n 427214; (V 1847/83, mass n 426684; (V 1563/83, mass n 426389; (V 5161/79, mass n 401780; (V 4449/77, mass n 388049; (V 1693/70, mass n 347631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)