Sez. L, Sentenza n. 40 del 05/01/1984 (Rv. 432295 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - CONGLOBAMENTO NELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESISTENZA DELLA PATTUIZIONE RELATIVA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - VALIDITÀ DI TALE PATTO DI CONGLOBAMENTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - CONGLOBAMENTO NELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESISTENZA DELLA PATTUIZIONE RELATIVA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - VALIDITÀ DI TALE PATTO DI CONGLOBAMENTO - CONDIZIONI.*
È compito del giudice del merito verificare se le parti, nello ambito dell'autonomia negoziale che consente la pattuizione di condizioni più favorevoli - per il prestatore di lavoro - di quelle poste dalla disciplina collettiva, abbiano inteso conglobare il compenso per lavoro straordinario nell'indennità di fine rapporto, ferma, peraltro, per la validità di tale patto di conglobamento, la necessità della Determinazione del compenso per l'uno e l'altro tipo di lavoro, in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore - anche quanto alla misura - dei diritti spettantigli per legge o per contratto. (Conf 1847/83, mass n 426684; (Conf 1563/83, mass n 426389; (Conf 5161/79, mass n 401780; (Conf 4449/77, mass n 388049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)