Sez. L, Sentenza n. 7285 del 06/12/1983 (Rv. 431882 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL DECRETO LEGGE LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL DECRETO LEGGE LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971.*
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni risulta parzialmente derogato, in materia di Assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, dall'art. 4 del decreto legge 9 aprile 1946, n. 212, che, agli effetti dell'instaurazione del rapporto assicurativo, attribuisce valore costitutivo all'iscrizione dei medesimi negli elenchi o al rilascio del certificato provvisorio, condizionati entrambi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge lgt. N. 212 del 1946 cit., dall'avvenuto compimento, per i braccianti agricoli, di oltre cinquantuno giornate lavorative nell'anno. Pertanto, l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - nello stabilire che le indennità in base ad esso spettanti alle lavoratrici madri sono corrisposte "con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa" - non dà diritto all'assistenza per maternità a quelle braccianti agricole che, non potendo vantare il compimento dell'anzidetto numero di giornate lavorative nell'anno, non hanno titolo all'instaurazione del rapporto assicurativo con l'ente che dovrebbe erogare le relative prestazioni. (Conf 5093/81, mass n 415876).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)