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Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006 (Rv. 593127 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Sopravvenienza di una legge applicabile anche alla controversia "sub iudice" - Riflessi negativi per la parte - Nesso causale con la persistente pendenza del processo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593127-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di detta eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo "ius superveniens" o il mutato orientamento giurisprudenziale, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, interrompe detta sequenza, assumendo - quale fattore idoneo a produrre, da solo, l'evento - rilevanza esclusiva e assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatto autonomo, eccezionale e atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)