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Sez. 2, Sentenza n. 4465 del 20/05/1997 (Rv. 504524 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE | Caparra confirmatoria - Funzione di liquidazione convenzionale del danno - Esercizio del recesso della parte non inadempiente - Necessità - Esercizio della domanda di risoluzione o adempimento ad opera della parte non inadempiente - Prova del danno - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504524-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE

La caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionalmente del danno da inadempimento, ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., soltanto se la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso, mentre quando la stessa parte abbia preferito domandare l'esecuzione del contratto ovvero la risoluzione, il diritto al ristoro del danno resta regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio patito dovrà, in tale ipotesi, essere concretamente provato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)