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Sez. 2, Sentenza n. 3805 del 30/03/1995 (Rv. 491555 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE | Disciplina ex art. 1985 comma secondo cod. civ. - Richiesta di risoluzione del contratto anziché di recesso effettuata dalla parte non inadempiente - Inapplicabilità della disciplina.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491555-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE

L'art. 1385 comma secondo cod.. civ. che conferisce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, non è applicabile quando la parte suindicata, anziché recedere dal contratto, si avvalga del normale rimedio della risoluzione, realizzando gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1385 cit., giacché, in tal caso, la caparra perde la propria funzione di risarcimento del danno, anticipatamente e convenzionalmente determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)