Sez. L, Sentenza n. 11 del 04/01/1979 (Rv. 396020 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINI - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - OMESSA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA NEI TERMINI - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINI - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - OMESSA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA NEI TERMINI - CONSEGUENZA.*
Nelle controversie, soggette al rito del lavoro, l'incompetenza del giudice adito, ove non tempestivamente eccepita dal convenuto nella memoria difensiva, depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 416 cod proc civ, puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma non oltre la stessa udienza di discussione, rimanendo preclusa ogni possibilita di sollevare la questione di Competenza in udienze successive, come di differire tale udienza anche per acquisire elementi istruttori relativi alla Competenza medesima. Ove, pertanto, l'incompetenza non sia rilevata nei predetti termini, la Competenza resta radicata definitivamente avanti al giudice adito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)