Sez. 1, Sentenza n. 4788 del 07/09/1984 (Rv. 436695 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DERIVATO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DERIVATO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE - INSUSSISTENZA.*
Il riconoscimento di un maggior danno da svalutazione monetaria per inadempimento di un credito pecuniario di un imprenditore commerciale non richiede una specifica dimostrazione del particolare pregiudizio che deriva a costui nello svolgimento della propria attività (sotto Forma di rinvio dell'acquisto di beni strumentali o di ricorso al credito) per non avere potuto tempestivamente disporre della somma che aveva diritto di pretendere alla scadenza del credito, attesa la normale inerenza di quel pregiudizio allo ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale stessa. (V 2318/83, mass n 427168; (V 7054/82, mass n 424722; (V 2871/82, mass n 420758; (contra 4088/82, mass n 422063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)