Sez. 1, Sentenza n. 1290 del 02/03/1982 (Rv. 419166 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - TASSE ED ONERI EQUIVALENTI A DAZI DOGANALI - INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO COMUNITARIO - RECUPERO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - ESPERIBILITÀ.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - TASSE ED ONERI EQUIVALENTI A DAZI DOGANALI - INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO COMUNITARIO - RECUPERO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - ESPERIBILITÀ.*
Al fine del recupero di tasse ad oneri equivalenti a dazi doganali (nella specie: diritti di visita sanitaria ex art. 32 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non dovuti perché incompatibili con il diritto comunitario (nella specie: con l'art. 11 del regolamento CEE 13 giugno 1967 n. 123), è esperibile l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., perché, come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza n. 61 del 27 marzo 1980, l'art. 13/2 del trattato CEE 25 marzo 1957 (ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203), implicando, in ordine al complesso delle tasse suindicate, un divieto preciso ed incondizionato di riscossione, è direttamente produttivo di effetti nei rapporti giuridici tra gli stati membri della CEE ed i loro cittadini, con conseguente possibilità per questi ultimi di agire per il rimborso alle condizioni stabilite, in assenza di una normativa comunitaria in materia, dall'ordinamento giuridico nazionale, condizioni che non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del diritto nazionale. L'accoglimento della suindicata domanda di ripetizione non è subordinato, alla stregua dell'art. 2033 citato, alla circostanza che l'attore non abbia potuto rivalersi su altri di quello che ha indebitamente pagato e di cui chiede il rimborso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 32, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 13, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)