Sez. 1, Ordinanza n. 449 del 01/06/1983 (Rv. 428647 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DISCIPLINA EX ART. 19 D.L. N. 688 DEL 1982 CONVERTITO IN LEGGE N. 873 DEL 1982 - CONDIZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - DIMOSTRAZIONE DOCUMENTALE DI NON AVERE IN QUALSIASI MODO TRASFERITO SU ALTRI SOGGETTI LA SOMMA OGGETTO DELLA RIPETIZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE IMPRESE CHE GESTISCONO ATTIVITÀ CHE DANNO LUOGO ALLA IMPOSIZIONE DI DIRITTI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO O DI DIRITTI ERARIALI E LE ALTRE IMPRESE IN GENERE, NON TENUTE QUESTE ULTIME ALLA PROVA DOCUMENTALE SUINDICATA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DISCIPLINA EX ART. 19 D.L. N. 688 DEL 1982 CONVERTITO IN LEGGE N. 873 DEL 1982 - CONDIZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - DIMOSTRAZIONE DOCUMENTALE DI NON AVERE IN QUALSIASI MODO TRASFERITO SU ALTRI SOGGETTI LA SOMMA OGGETTO DELLA RIPETIZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE IMPRESE CHE GESTISCONO ATTIVITÀ CHE DANNO LUOGO ALLA IMPOSIZIONE DI DIRITTI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO O DI DIRITTI ERARIALI E LE ALTRE IMPRESE IN GENERE, NON TENUTE QUESTE ULTIME ALLA PROVA DOCUMENTALE SUINDICATA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
Il primo ed il secondo comma dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (recante misure urgenti in materia di entrate fiscali e convertito nella legge 27 novembre 1982 n. 873) - i quali, anche per l'Esercizio dell'Azione di ripetizione dei diritti amministrativi (e delle tasse ivi indicate) indebitamente corrisposti anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, impongono al solvens la prova documentale di non aver in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti la somma oggetto della ripetizione - rendono prospettabile una ingiustificata disparità di trattamento fra le imprese che gestiscono attività che possono aver dato luogo all'imposizione di diritti doganali all'importazione, di imposte di fabbricazione e di consumo o di diritti erariali e le altre imprese in genere, non essendo queste ultime tenute, per agire in ripetizione dei Tributi indebitamente versati, alla prova documentale suddetta, gravante invece sulle prime. Le stesse Disposizioni, nell'imporre retroattivamente l'Onere probatorio anzidetto e nel prescrivere per la ripetizione dello indebito modalità meno favorevoli di quelle stabilite dall'art. 2033 cod. civ., sembrano, inoltre, incidere in modo negativo sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e non in armonia con l'ordinamento giuridico comunitario, che riconosce il diritto alla ripetizione di Tributi non dovuti secondo il medesimo ordinamento. Pertanto, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle citate Disposizioni, nella loro portata retroattiva, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione. (V 2835/82, mass n 420711; (V 1290/82, mass n 419166; (V 5448/81, mass n 416172).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)