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Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 08/09/1970 (Rv. 347004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347004-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

La rinuncia all'Azione, a differenza della rinuncia agli Atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nelle forme prescritte dall'art 306 cod proc civ, e operante, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. Essa, peraltro, non importa l'Estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattivita o che la rinuncia avvenga in Sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, ne l'esame della fondatezza della pretesa e necessario se non per la decisione sulle spese. (V 1047'66, mass n 322101*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)