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Sez. 1, Sentenza n. 19784 del 10/04/2015 Ud. (dep. 13/05/2015) Rv. 263459 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Giudizio per cassazione - Revoca del difensore - Nomina del nuovo difensore in prossimità della celebrazione del giudizio - Diritto alla concessione del termine a difesa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263459-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente. (Fattispecie in cui la revoca di due difensori e la contestuale nomina del nuovo difensore di fiducia, proponente istanza ex art. 108 cod. proc. pen., è intervenuta tre giorni prima dell'udienza designata per la trattazione del ricorso: nomina 7 aprile 2015, istanza, ex art. 108 cod. proc. pen., del successivo 9 aprile, udienza fissata e celebrata il seguente 10 aprile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)