Sez. 2, Sentenza n. 5255 del 11/01/2017 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269415 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Nomina di un secondo difensore di fiducia in prossimità della celebrazione del giudizio - Diritto alla concessione del termine a difesa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - costituisce norma di stretta interpretazione, dettata a tutela dell'imputato che abbia un solo difensore; ne consegue che essa non trova applicazione nel caso in cui l'imputato nomini, nell'immediatezza dell'udienza, un secondo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del giudice di merito, della richiesta di concessione del predetto termine avanzata dal difensore di fiducia nominato, in aggiunta al precedente, la sera prima della data di celebrazione del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 96, Cod. Pen. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)