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Sez. L, Sentenza n. 5301 del 08/08/1983 (Rv. 430211 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA DEL LAVORATORE E PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - COMPUTO DEI VARI PERIODI DI ASSENZA - LIMITE TEMPORALE NON INDICATO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ - NECESSITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430211-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA DEL LAVORATORE E PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - COMPUTO DEI VARI PERIODI DI ASSENZA - LIMITE TEMPORALE NON INDICATO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ - NECESSITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In relazione all'ipotesi di malattia del lavoratore, da intendersi - alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute - in senso comprensivo anche della successione di una pluralità di episodi morbosi traenti origine da uno stato di salute malferma, il limite temporale entro il quale conteggiare i vari periodi di assenza per malattia, ove al riguardo manchino specifiche indicazioni del contratto collettivo, va determinato dal giudice con criterio di equità, la cui applicazione in concreto, se non esclude (in via di principio) la possibilità di far riferimento al periodo di vigenza di detto contratto, dev'essere sorretta da adeguata motivazione e, risultare, in ogni caso, idonea a contemperare gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro, sul quale il legislatore ha inteso riversare solo in parte il rischio della malattia del dipendente. (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)