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Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 10/11/1989 (Rv. 464164 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA STRANIERA DI SCIOGLIMENTO, PER MUTUO CONSENSO, DEL MATRIMONIO TRA CITTADINO ITALIANO E CITTADINA STRANIERA - DELIBAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464164-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA STRANIERA DI SCIOGLIMENTO, PER MUTUO CONSENSO, DEL MATRIMONIO TRA CITTADINO ITALIANO E CITTADINA STRANIERA - DELIBAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

A norma dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - come interpretato a seguito dell'introduzione nella legislazione vigente dell'art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1980, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301, secondo cui ciascuno stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale), se è "manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico" - la sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è quindi delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio fondamentale ed irrinunciabile stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio della irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero (nella specie della Repubblica di Grecia) che abbia sciolto, per mutuo consenso, il matrimonio fra cittadino italiano e cittadina straniera (greca) atteso che la disciplina processuale che attribuisca esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha sostituito l'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo. (V 3537/88, mass n 458860; (V 325/88, mass n 456889; (V 3903/86, mass n 446731; (V 3709/83, mass n 428613; (V 770/83, mass n 425510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 01/06/1980 num. 10, Legge 10/06/1985 num. 301, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)