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Sez. 2, Sentenza n. 752 del 21/11/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 227861 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Attività cognitive del perito - Ambito di estensione - Visione di atti nei quali le notizie da richiedersi, ex art. 228, comma terzo, cod. proc, pen., siano state raccolte dalla polizia giudiziaria o dal P.M. - Ammissibilità - Rilevanza di eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227861-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - deve essere intesa nel senso che non solo il perito si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che il perito possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, mentre a nulla rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 401 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)