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Sez. 3, Sentenza n. 15025 del 21/11/2000 (Rv. 541968 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Invalidità temporanea o permanente causata dalla circolazione di veicoli - Disciplina ex art. 4 D.L. 857 del 1976 convertito in legge n. 39 del 1977 - Risultanze dalle dichiarazioni fiscali - Prova contraria del lavoratore danneggiato relativamente alla veridicità delle dichiarazioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541968-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE

L'art. 4, comma primo del decreto legge n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977 non costituisce una limitazione, nel minimo o nel massimo, del risarcimento da lucro cessante per invalidità permanente o inabilità temporanea, poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi. Solo ai fini probatori, per l'individuazione di quale sia il concreto reddito da lavoro percepito dal soggetto, e sulla cui proiezione futura l'invalidità incide negativamente, la disposizione in questione fornisce una presunzione, con il rinvio, per quanto attiene al lavoro autonomo, al reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini IRPEF negli ultimi tre anni, senza però agganciare il contenuto sostanziale del danno al reddito che risulta ai fini fiscali (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ipotesi di superamento della presunzione "iuris tantum", aveva ritenuto che la prova contraria dovesse attenere esclusivamente al triennio precedente, in relazione alle dichiarazioni fiscali, e non invece al reddito effettivo al momento dell'incidente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)