Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 24/10/1988 (Rv. 460280 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESTENSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESTENSIONE.*
Nell'Assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di Assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta. Detto principio trova applicazione anche con riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1916 (che prevede espressamente tale estensione). (Conf 2639/87, mass n 451750, sulla prima parte; (Conf 5570/83, mass n 430510; (Conf 3097/83, mass n 428007; (Conf 1597/79, mass n 397942; (contra 5565/82, mass n 423304; (contra 1817/82, mass n 419660; (contra 383/80, mass n 403765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)