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Sez. 1, Sentenza n. 31053 del 12/01/2017 Cc. (dep. 21/06/2017) Rv. 270619 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58 quater, ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270619-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato (nella specie, detenzione domiciliare), nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, opera anche nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)