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Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009 (Rv. 608529 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Termine per l'adempimento da fissarsi per accordo delle parti - Mancata fissazione - Conseguenze - Impossibilità giuridica di esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di stipulazione di mutuo senza fissazione del termine per l'adempimento.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608529-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1817, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)