Sez. 1, Ordinanza n. 563 del 12/01/2007 (Rv. 593860 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza non definitiva del giudice di primo grado, affermativa della propria competenza territoriale, statuente in via pregiudiziale sulla legittimazione passiva alla causa - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad atti di concorrenza sleale per storno di dipendenti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il principio enucleabile dagli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., secondo cui le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito esaminate solo incidentalmente in funzione della pronuncia sulla competenza vengono da questa assorbite e vanno dunque impugnate con il ricorso per regolamento di competenza, trova applicazione soltanto quando la questione sia strettamente strumentale alla declaratoria sulla competenza ovverosia quando ne sia escluso un autonomo rilievo, perché solo in tal caso la relativa delibazione è effettivamente un aspetto inerente a quella statuizione ed è perciò valutabile in sede di regolamento. Quando, invece, la questione abbia autonomia al di fuori della decisione sulla competenza, la sua risoluzione appartiene al merito e la parte non può esperire il rimedio del regolamento necessario di competenza, ma deve utilizzare i mezzi ordinari d'impugnazione. Pertanto, non è esperibile il regolamento necessario di competenza nei confronti di sentenza non definitiva del giudice di primo grado, la quale, oltre ad affermare la competenza territoriale, statuisca pregiudizialmente e autonomamente sulla legittimazione passiva alla causa, pur non riportando tale statuizione in dispositivo, e anche in ipotesi di strumentale priorità della questione di merito definita rispetto a quella di competenza, ma con esclusione di un nesso indissolubile tra le due questioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri decisione di merito, come tale impugnabile con appello e non con regolamento di competenza, la sentenza non definitiva con cui il tribunale, in una causa di concorrenza sleale per storno di dipendenti, prima di pronunziare sulla questione di competenza territoriale aveva, solo nel corpo della motivazione, esaminato e disatteso la eccezione di difetto di legittimazione passiva dei dipendenti stornati e convenuti in giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, al riguardo rilevando, da un lato, che, secondo la prospettazione attorea, gli ex dipendenti, pur non essendo imprenditori concorrenti, avevano dolosamente compartecipato alla condotta anticoncorrenziale finalizzata all'accaparramento dei clienti della società attrice, all'uopo avvalendosi delle conoscenze personali maturate durante il pregresso rapporto di lavoro; dall'altro, che la domanda non si presentava "prima facie" artificiosa e finalizzata a radicare la competenza territoriale del giudice adito, poiché non si fondava sulla mera deduzione, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, del transito del collaboratore alle dipendenze dell'impresa concorrente e della prestazione in suo favore delle attività costituenti espressione della professionalità maturata durante e per effetto del precedente rapporto lavorativo, ma addebitava al dipendente un "quid pluris" rappresentato dalla commissione di azioni e fatti specificamente e intenzionalmente diretti a cagionare, mediante modalità non conformi ai canoni della correttezza, un rilevante danno da perdita di clientela al datore di lavoro abbandonato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)