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Sez. 1, Sentenza n. 6523 del 07/05/2002 (Rv. 554197 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Esperibilità - Presupposto - Sentenza non di merito - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554197-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza. Ove pertanto la sentenza abbia riconosciuto l'incompetenza per materia del giudice adito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e, contemporaneamente, abbia respinto la richiesta di inammissibilità dell'opposizione per tardività, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini, non ricorrono le condizioni per il regolamento necessario di competenza, non essendo la decisione sulla tardività dell'opposizione meramente incidentale e funzionale rispetto a quella sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)