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Sez. L, Sentenza n. 6276 del 12/12/1985 (Rv. 443386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DELLA VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA - DISCIPLINA - ART. 2, SECONDA PARTE, DEL D.L. N. 12 DEL 1977 SULLE COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALE - ESCLUSIONE - ART. 2, TERZA PARTE, DEL MEDESIMO D.L. SULL'AMMISSIBILITÀ DI PREVISIONI PATTIZIE DI UNA FORMA DI INDICIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ DI CONCORSO POSTO E DI TRASFERTA SULLA RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DEGLI INCREMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DELLA VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA - DISCIPLINA - ART. 2, SECONDA PARTE, DEL D.L. N. 12 DEL 1977 SULLE COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALE - ESCLUSIONE - ART. 2, TERZA PARTE, DEL MEDESIMO D.L. SULL'AMMISSIBILITÀ DI PREVISIONI PATTIZIE DI UNA FORMA DI INDICIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ DI CONCORSO POSTO E DI TRASFERTA SULLA RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DEGLI INCREMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA.*

L'incidenza delle variazioni del costo della vita sugli elementi accessori della retribuzione, anche se di natura risarcitoria, trova la sua disciplina - non già nella seconda parte dell'art. 2 d.l. n. 12 del 1977, norma che, vietando che i miglioramenti retributivi dovuti a forme di indicizzazione possano essere conglobati nella retribuzione o dar luogo a ricalcoli in tempi differiti, si riferisce alla retribuzione base e tende ad eliminare le cosiddette scale mobili anomale - bensì nella terza parte dell'art. cit. Che consente la previsione pattizia di una Forma di indicizzazione, purché non in difformità con gli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975 per il settore dell'industria e con la normativa prevalente dei contratti collettivi del detto settore. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che una particolare indennità, cosiddetta di concorso pasto e di trasferta, potesse calcolarsi sulla retribuzione comprensiva degli incrementi dell'indennità di contingenza per effetto del divieto di conglobamento sancito dalla seconda parte dell'art. 2 cit.). (V 3102/84, mass n 435142; (V 475/84, mass n 432708).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)