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Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 09/09/1970 (Rv. 347119 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - NULLITA - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE MATERIALE - CORREGGIBILITA DELL'ERRORE.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347119-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - NULLITA - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE MATERIALE - CORREGGIBILITA DELL'ERRORE.*

La nullita assoluta ed insanabile di una sentenza per difetto di sottoscrizione del giudice, ai sensi degli artt 161, 162 n 5 cod proc civ ricorre quando l'omessa sottoscrizione denoti la Mancanza di uno dei requisiti essenziali nel processo formativo della deliberazione quando, invece, la Mancanza di sottoscrizione dipenda da pura omissione materiale, e risulti che la sentenza e stata effettivamente deliberata e voluta dal giudice, cosi come espressa, si tratta di un difetto emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt 287 e segg cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)