Sez. 3, Sentenza n. 3310 del 13/10/1975 (Rv. 377435 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DI TUTTI I GIUDICI - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONI - LIMITI - OMISSIONE MATERIALE - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDURA - APPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DI TUTTI I GIUDICI - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONI - LIMITI - OMISSIONE MATERIALE - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDURA - APPLICABILITA.*
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici comporta la nullita assoluta ed insanabile della sentenza medesima solo ove denoti la mancata partecipazione del giudice alla decisione, e cioe il difetto di uno dei requisiti essenziali del processo formativo della deliberazione; qualora cio non risulti, deve presumersi, in base al principio di legittimita che assiste gli Atti processuali, che la mancata sottoscrizione costituisca una semplice omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 2140/74, mass n 370475; 1374/70, mass n 347119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)