Sez. 3, Sentenza n. 2228 del 03/07/1968 (Rv. 334468 - 01)
SPORT - IN GENERE - CALCIO - DIRITTI DEL PRIVATO A CHE UN GIOCATORE ESPLICHI ATTIVITA SPORTIVA, OLTRE CHE PER IL SODALIZIO CUI APPARTIENE ANCHE PER CONTO DEL PRIVATO STESSO- INCONFIGURABILITA - OBBLIGAZIONE DEL SODALIZIO DI CORRISPONDERE AL PRIVATO PARTE DI SOMMA RICAVABILE DALLA CESSIONE DEL GIOCATORE - CAUSA - MANCANZA - NULLITA.*
SPORT - IN GENERE - CALCIO - DIRITTI DEL PRIVATO A CHE UN GIOCATORE ESPLICHI ATTIVITA SPORTIVA, OLTRE CHE PER IL SODALIZIO CUI APPARTIENE ANCHE PER CONTO DEL PRIVATO STESSO- INCONFIGURABILITA - OBBLIGAZIONE DEL SODALIZIO DI CORRISPONDERE AL PRIVATO PARTE DI SOMMA RICAVABILE DALLA CESSIONE DEL GIOCATORE - CAUSA - MANCANZA - NULLITA.*
In base alle norme dell'ordinamento sportivo, concernenti l'attivita calcistica non e configurabile un diritto del privato ad ottenere che un giocatore di calcio, tesserato da una societa affiliata alla federazione italiana gioco calcio (Figc) esplichi la propria attivita sportiva nelle pubbliche gare disciplinate dalle Disposizioni federali, per conto del privato stesso, oltre che del sodalizio cui il giocatore appartiene cio perche in base a quell'ordinamento e a quelle Disposizioni gli atleti tesserati si impegnano a partecipare alle gare federali esclusivamente per conto del sodalizio di cui, mediante il tesseramento, sono entrati a far parte e dal quale soltanto possono essere retribuiti. Pertanto l'obbligazione, assunta da un ente sportivo verso un privato, di corrispondergli una parte della somma di danaro, ricavabile dalla cessione di un giocatore presso di lui tesserato ad altra societa - come compenso della perdita del preteso diritto del privato alle prestazioni agonistiche dell'atleta - va considerata priva di causa, e quindi nulla, data l'inesistenza di simile diritto. (nella specie tra un privato ed una societa sportiva era stata stipulata una scrittura, nella quale era stato dichiarato che, avendo il privato procurato il giocatore alla societa, il giocatore medesimo sarebbe rimasto in comproprieta dei contraenti - intesa, dalla Corte di merito, questa espressione come contitolarita del diritto alle prestazioni agonistiche del calciatore - e si era previsto, quindi, che il prezzo ricavato dall'eventuale cessione ad altra societa sarebbe stato ripartito tra societa cedente e privato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)