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Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 28/07/1981 (Rv. 415556 - 01)

SPORT - IN GENERE - CONTRATTO DI CESSIONE DI UN CALCIATORE STIPULATO TRA SOCIETA SPORTIVE - PRESCRIZIONI TASSATIVE DETTATE DAL REGOLAMENTO DELLA FIGC - INOSSERVANZA - INVALIDITA ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1981-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415556-01

SPORT - IN GENERE - CONTRATTO DI CESSIONE DI UN CALCIATORE STIPULATO TRA SOCIETA SPORTIVE - PRESCRIZIONI TASSATIVE DETTATE DAL REGOLAMENTO DELLA FIGC - INOSSERVANZA - INVALIDITA ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO.*

Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra societa sportive, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della federazione italiana gioco calcio, quali quelle di cui agli artt 35, 37 e 38 (circa il divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, l'Obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle societa e del giocatore, nonche il deposito per la ratifica da parte della lega), se non costituisce ragione di nullita per violazione di legge, a norma dell'art 1418 cod civ, tenuto conto che la potesta regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello dei rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidita e l'inoperativita del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art 1322 cod civ, atteso che esso, ancorche astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n 91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attivita sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello stato. (V 625/78, mass n 389939; (V 2228/68, mass n 334468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 1, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 5, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)