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Sez. L, Sentenza n. 4857 del 09/09/1982 (Rv. 422858 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUBORDINAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422858-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUBORDINAZIONE - REQUISITI.*

In tema di lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione presenta una particolare configurazione per la caratteristica squisitamente intellettuale dell'attività professionale del giornalista, per la natura dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva, per il carattere collettivo dei mezzi di utilizzazione di tale opera ed infine per alcuni vincoli posti dalla legge per quanto riguarda sia l'iscrizione dei giornalisti nell'albo, sia la pubblicazione del giornale e la diffusione del giornale e la diffusione di notizie a mezzo stampa. In tale ipotesi il vincolo di subordinazione può essere inteso in senso relativo e con contenuti attenuati rispetto al concetto tradizionale in quanto il particolare tipo di attività non lascia al datore di lavoro spazi indiscriminati d'interferenza nell'attività del giornalista e va individuato nell'oggetto della prestazione consistente nell'impiego di energie lavorative (operae) esplicate secondo direttive e controlli dell'imprenditore, nell'assenza del rischio dell'attività produttiva, nella Forma di retribuzione, nell'inserimento continuativo nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa. (V 5290/81 mass n 416045; (V 5038/81 mass n 415821; (V 4327/81, mass n 415017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)