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Sez. 5, Sentenza n. 3022 del 12/02/2007 (Rv. 596873 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese di manutenzione e di riparazione degli autoveicoli oggetto dell'impresa o strumentali all'attività propria di essa - Portata - Riferimento esclusivo all'attività effettivamente esercitata - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596873-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In materia di IVA, nello stabilire la detraibilità delle spese di manutenzione e di riparazione concernenti, tra altri beni, gli autoveicoli che "formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali dell'attività propria dell'impresa", l'art. 19, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo applicabile "ratione temporis"), fa riferimento - in coerenza con la complessiva "ratio" del sistema d'imposizione IVA - alla sola attività che l'impresa eserciti effettivamente o che, almeno, si predisponga ad esercitare, non potendosi, per contro, riferire anche all'attività solo teoricamente esercitabile dall'impresa, perché compresa in via di pura astrazione nell'oggetto sociale previsto dal relativo statuto; ciò in quanto una sifatta attività si rivela, in quanto tale, insuscettibile di determinare l'inerenza delle operazioni passive dell'impresa nei termini richiesti, ed è quindi del tutto irrilevante ai fini della detta detrazione (fattispecie relativa a spese di manutenzione e riparazione di un'autovettura Porsche sostenute da impresa che aveva sempre e solo esercitato attività di commercio di materiali edili, pur essendo indicato nell'oggetto sociale previsto dallo statuto, ma non attuato, "il commercio e noleggio di autovetture").

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)