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Sez. 5, Sentenza n. 6065 del 04/04/1995 Ud. (dep. 25/05/1995) Rv. 201345 - 01

Giudizio - Dibattimento - In genere | Rinvio a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi - Rinvio proprio - Notifica ulteriore del decreto di citazione - Obbligo - Equipollenza della lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza per i presenti - Rinvio dopo il compimento degli atti introduttivi - Rinvio in "prosieguo" - Nuova notifica del decreto di citazione - Esclusione - Fattispecie: rinvio dopo le formalità di apertura e la circostanza di parte civile.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201345-01

Giudizio - Dibattimento - In genere

Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi va qualificato come rinvio vero e proprio, col conseguente obbligo di notifica del decreto di citazione cui equivale-ex art. 486, quarto comma cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Quando, invece, sia disposto dopo l'esaurimento degli atti introduttivi, il rinvio va qualificato "in prosieguo" e non determina l'obbligo di ripetere la notifica del decreto di citazione. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto, sull'accordo delle parti, dopo le formalità di apertura e la costituzione di parte civile delle persone offese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)