Sez. 5, Sentenza n. 12718 del 27/10/2000 Ud. (dep. 06/12/2000) Rv. 217741 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Nullità della costituzione innanzi a collegio irregolarmente composto - Rinvio del processo - Nuova costituzione innanzi al giudice regolarmente costituito - Reiterazione, entro i limiti temporali previsti dall'art. 484 cod.proc.pen., della costituzione di parte civile - Validità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, deve ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 cod.proc.pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento. Pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per irregolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza, tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare, entro i limiti temporali sopra indicati, le formalità per la costituzione di parte civile, anche in caso di nullità della precedente costituzione, a suo tempo effettuata, innanzi al collegio irregolarmente costituito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)